Legge 25 luglio 1952, n. 1057 Art. 2
Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.