Legge 17 luglio 1952, n. 997 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 43.120.000 per la costruzione, in Roma, di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza.
E' autorizzata la spesa di lire 43.120.000 per la costruzione, in Roma, di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza.