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Legge 11 luglio 1952, n. 911 · Legge 11 luglio 1952, n. 911 — Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi

Legge 11 luglio 1952, n. 911 Art. 2

En vigueurTexte officiel

La denunzia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato gia' allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalita' del girante, la data e la causa della girata, nonche' tutti gli elementi atti a provare le legittimita' del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco. La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sara' restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.