Legge 10 luglio 1952, n. 910 Art. 20
I residui risultanti al 1 luglio 1952 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1952-53, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.