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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 8

En vigueurTexte officiel

Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'art. 4 saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero della marina mercantile, purche' documentate a norma dell'articolo precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' concessa dal Ministro per la marina mercantile, entro i limiti di tonnellaggio e di spesa di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge. Raggiunti tali limiti, le domande ammissibili di data posteriore potranno essere prese in esame soltanto in caso di rinuncia o di decadenza a termini dell'art. 9 degli ammessi ai benefici.