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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'art. 1 corrispondera', per ogni singola ammissione, alla meta' del tonnellaggio demolito. Il tonnellaggio complessivo da ricostruire non potra' superare le 7000 tonnellate di stazza lorda. Le navi da ricostruire saranno di due tipi, e cioe': da 500 e da 1000 tonnellate di stazza lorda, con una velocita' non inferiore a rispettivamente 9 e 10 miglia orarie alle prove.