Legge 26 giugno 1952, n. 664 Art. 2
Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541 .
Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541 .