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Legge 25 giugno 1952, n. 907 · Legge 25 giugno 1952, n. 907 — Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950

Legge 25 giugno 1952, n. 907 Art. 4

En vigueurTexte officiel

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 e' devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovra' sostenere per l'attuazione del presente Accordo. Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si fara' fronte con la riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.