Legge 25 giugno 1952, n. 1016 Art. 2
Art 2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suo detto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art 2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo suo detto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.