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Legge 13 giugno 1952, n. 811 · Legge 13 giugno 1952, n. 811 — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Palermo mutui per il risanamento urbanistico ed edilizio della citta'

Legge 13 giugno 1952, n. 811 Art. 2

En vigueurTexte officiel

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrali della finanza locale. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Palermo, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.