Legge 13 giugno 1952, n. 694 Art. 9
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Universita' di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Universita' di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.