Legge 13 giugno 1952, n. 688 Art. 2
All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.