Legge 13 giugno 1952, n. 684 Art. 2
Per la concessione del concorsi previsti dall'art. 1 e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52, della somma di lire 500.000.000. Alla copertura dell'onere indicato nel precedente comma sara' fatto fronte con un'aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.