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Legge 6 giugno 1952, n. 683 · Legge 6 giugno 1952, n. 683 — Estensione dell'indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidita', di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3

Legge 6 giugno 1952, n. 683 Art. 1

En vigueurTexte officiel

Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, prevista dall' art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta. L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire 9000 mensili.