Legge 6 giugno 1952, n. 682 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per intensificare l'attivita' di ricerca e di sperimentazione da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, nonche' per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali.