Legge 17 maggio 1952, n. 563 Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1300 milioni, sara' provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.