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Legge 29 marzo 1952, n. 523 · Legge 29 marzo 1952, n. 523 — Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

Legge 29 marzo 1952, n. 523 Art. 1

En vigueurTexte officiel

E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di: 15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma; 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.