Legge 29 marzo 1952, n. 523 Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di: 15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma; 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.