Legge 22 febbraio 1952, n. 72 Art. 1
L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti e con facolta' di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.