Legge 10 gennaio 1952, n. 28 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.