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Legge 8 gennaio 1952, n. 46 · Legge 8 gennaio 1952, n. 46 — Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani

Legge 8 gennaio 1952, n. 46 Art. 1

En vigueurTexte officiel

E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662 .