Legge 2 gennaio 1952, n. 23 Art. 3
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all' art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 , sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.
Renvoie à
- Legge 2 gennaio 1952, n. 23 Art. 7