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Legge 2 gennaio 1952, n. 14 · Legge 2 gennaio 1952, n. 14 — Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare

Legge 2 gennaio 1952, n. 14 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724 , e' stabilito a decorrere dal 10 gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A. Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.