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Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Art. 20Occupazione di urgenza delle aree espropriande

CAPO II. ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

En vigueurTexte officiel

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennita' spettante ai proprietari si applica il precedente art. 9. ((8))

--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".