Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Art. 14Sanzioni per i contravventori
CAPO I. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila. Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori. ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".