Legge 27 ottobre 1951, n. 1352 Art. 2
Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 , sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: lire 24.000 annue per gli impiegati; lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; lire 16.800 annue per i genitori. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.(1) ((2))
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352 , sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire: 84.000, per gli assegni vitalizi diretti; 78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18."; (con l'art. 20 comma 5) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 novembre 1957, n. 1139 , come modificata dal Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (con l'art. 20 ) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all' art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 , tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139 ."
Renvoie à
- Legge 27 ottobre 1951, n. 1352 Art. 18
- Legge 27 ottobre 1951, n. 1352 Art. 20
- Legge 27 ottobre 1951, n. 1352 Art. 5