Legge 27 ottobre 1951, n. 1146 Art. 2
All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo. All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.