Legge 27 ottobre 1951, n. 1144 Art. 2
Le stime compilate dagli uffici del Genio civile allo scopo di determinare le indennita' da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente art. 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell' articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , alla perizia prevista dall'art. 32 della legge medesima.
Renvoie à
- Legge 27 ottobre 1951, n. 1144 Art. 1
- Legge 27 ottobre 1951, n. 1144 Art. 32