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Legge 30 agosto 1951, n. 952 · Legge 30 agosto 1951, n. 952 — Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attivita' di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale

Legge 30 agosto 1951, n. 952 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Le somme di cui all'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto Mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attivita' aziendale. Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilita' economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).