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Legge 24 luglio 1951, n. 971 · Legge 24 luglio 1951, n. 971 — Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito

Legge 24 luglio 1951, n. 971 Art. 2

En vigueurTexte officiel

In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data, in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiano i prescritti periodi di permanenza nel grado.