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Legge 24 luglio 1951, n. 660 · Legge 24 luglio 1951, n. 660 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180

Legge 24 luglio 1951, n. 660 Art. 4

En vigueurTexte officiel

Per gli eventi di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta. Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui al precedente comma, decorreranno, per le pensioni dirette, dalla data dell'evento dannoso e, per le pensioni indirette, dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile. Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalle date suddette senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.