Legge 12 luglio 1951, n. 562 Art. 2
Alla copertura dell'onere sara' provveduto con equivalente riduzione di lire 15 milioni del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.