Legge 30 giugno 1951, n. 559 Art. 2
La spesa di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.