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Legge 29 giugno 1951, n. 531 · Legge 29 giugno 1951, n. 531 — Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 29 giugno 1951, n. 531 Art. 8

En vigueurTexte officiel

Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall' art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.