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Legge 29 giugno 1951, n. 531 · Legge 29 giugno 1951, n. 531 — Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 29 giugno 1951, n. 531 Art. 1

En vigueurTexte officiel

Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perche' ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento. I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione. Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.