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Legge 29 giugno 1951, n. 489 · Legge 29 giugno 1951, n. 489 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Legge 29 giugno 1951, n. 489 Art. 8

En vigueurTexte officiel

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9. Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.