Legge 7 giugno 1951, n. 488 Art. 3
E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.