Legge 23 maggio 1951, n. 556 Art. 2
Sugli stanziamenti iscritti ai sensi del precedente art. 1 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate per le finalita' di cui alla presente legge e fino alla concorrenza dell'importo globale di lire 360 milioni, dal Fondo lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 , che approva l'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948. Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.