Legge 4 maggio 1951, n. 307 Art. 2
L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall' art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue.