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Legge 29 marzo 1951, n. 251 · Legge 29 marzo 1951, n. 251 — Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico

Legge 29 marzo 1951, n. 251 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Al concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni: a) siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale); b) non abbiano superato il 29° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso; c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento; d) siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.