Legge 22 marzo 1951, n. 290 Art. 13
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.