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Legge 8 marzo 1951, n. 122 · Legge 8 marzo 1951, n. 122 — Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 8 marzo 1951, n. 122 Art. 13

En vigueurTexte officiel

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.