Legge 17 febbraio 1951, n. 83 Art. 2
Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo di cui al precedente articolo, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero della marina mercantile e' costituito dai seguenti uffici: 1) Direzione generale del naviglio; 2) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo; 3) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti; 4) Direzione generale della pesca e del demanio marittimo; 5) Ispettorato generale degli affari generali e del personale; 6) Ispettorato tecnico". ((1))
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera i)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: i) legge 17 febbraio 1951, n. 83 ".
Renvoie à
- Legge 17 febbraio 1951, n. 83 Art. 1
- Legge 17 febbraio 1951, n. 83 Art. 18