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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 39

TITOLO V Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.

En vigueurTexte officiel

Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , possono essere presentate o rettificate dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalita'. L'importo delle rate gia' scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, e' inscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in sei rate bimestrali.