Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 13
Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.