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Legge 9 gennaio 1951, n. 10 · Legge 9 gennaio 1951, n. 10 — Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 13

En vigueurTexte officiel

Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.