Legge 4 gennaio 1951, n. 32 Art. 2
Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144 , modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.