Legge 3 gennaio 1951, n. 27 Art. 13Disposizione finale
CAPO IV. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 .
Renvoie à
- Legge 3 gennaio 1951, n. 27 Art. 20