Legge 5 dicembre 1950, n. 1126 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.