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Legge 30 novembre 1950, n. 997 · Legge 30 novembre 1950, n. 997 — Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione della indennita' di caro-pane

Legge 30 novembre 1950, n. 997 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Con l'entrata in vigore della presente legge e' concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie: a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi; b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualita' di: congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi; congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra; congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra; profughi, sfollati o sinistrati di guerra; rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero; c) reduci che usufruiscono dell'assistenza, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 . La maggiorazione suddetta e' corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico. Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, puo', in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anziche' direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.