Legge 16 novembre 1950, n. 979 Art. 2
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.