Legge 4 novembre 1950, n. 985 Art. 3
Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti: a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua; b) al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni; c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive; d) all'acquisto di sementi; e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte. La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.